GIURISPRUDENZA NELLA CARTELLA CLINICA / Favoreggiamento personale
È responsabile di favoreggiamento personale il sanitario, il quale non si limiti ad omettere il dovuto referto, ma tenga una condotta attiva, contraria alle indagini, che la polizia giudiziaria stia svolgendo, ed idonea a far sorgere il pericolo che le investigazioni siano eluse o falliscano le ricerche dell'indiziato. (Nella specie il medico, che aveva estratto un proiettile ad un ricercato rimasto ferito nel corso di una azione delittuosa, aveva compilato la cartella clinica concernente l'intervento operatorio eseguito, intestandola a falso nome). Cassazione penale, sez. VI, 15 marzo 1985.
E' Configurabile il reato di favoreggiamento
personale allorquando il medico non si limiti ad omettere l'invio del referto
all'autorità giudiziaria - omissione alla quale è applicabile
il comma 2 dell'art. 365 c.p. - ma ometta anche di compilare nei confronti della
stessa persona, implicata in una rapina, la cartella clinica e si attivi, al
di là delle semplici cure e dell'assistenza dovuta, nella ricerca di
un radiologo e di una clinica privata in cui ricoverare la persona medesima,
con esclusione di pubblici ospedali. Cassazione penale, sez. VI, 24 gennaio
1983.
Tratto da Iuris Data.